- Statuto
Proloco Piobesi Torinese
ART. 1 -
DENOMINAZIONE SEDE
-
1.1
E'
costituita in forma pubblica un'associazione
denominata "Associazione Turistica Pro Loco Piobesina
"
1.2
L'associazione
ha sede in Piobesi Torinese (TO) Piazza Giovanni XXIII
, Presso Torre Civica
-
ART.
2
- COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'
2.1
La
Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone
fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per
favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale,
sociale, storico, artistico del territorio del Comune
di Piobesi (TO) e favorire il miglioramento della vita
dei suoi residenti.
2.2
La
Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi Soci
operano a favore della medesima con il concetto del
volontariato secondo un ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati con la previsione dell'elettività
nelle cariche amministrative, ed indirizzato ad
ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito
dell'attività di promozione ed utilità sociale, con
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
2.3
La
Pro Loco può sviluppare la sua attività attraverso
molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la
pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento,
con mezzi tradizionali od elettronici e la
partecipazione o l'organizzazione (in Italia od
all'estero) di eventi idonei al raggiungimento
dell'oggetto sociale.
2.4
La
Pro Loco aderisce all' U.N.P.L.I. (Unione Nazionale
Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro
Loco del Piemonte, nel rispetto dello Statuto e delle
normative U.N.P.L.I.
ART.
3
- OGGETTO SOCIALE
3.1
Le
finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:
a)
svolgere
fattiva opera per organizzare turisticamente la
località, proponendo alle Amministrazioni competenti
il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze
naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed
ambientale;
b)
promuovere
e organizzare, anche in collaborazione con Enti
Pubblici e/o privati, iniziative (convegni,
escursioni, spettacoli pubblici, mostre,
festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere
enogastronomiche e/o di altro genere, nonché
iniziative di solidarietà sociale, recupero
ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.)
che servano ad attirare e rendere più gradito il
soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei
residenti;
c)
sviluppare
l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la
conoscenza globale del territorio;
d)
stimolare
il miglioramento delle infrastrutture e della
ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
e)
preoccuparsi
del regolare svolgimento dei servizi locali
interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni
atte a garantirne la più larga funzionalità;
f)
collaborare
con gli Organi competenti nella vigilanza sulla
conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse
turistico, verificando soprattutto il rispetto delle
tariffe e proponendo, se del caso, le opportune
modificazioni;
g)
curare
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con
l'apertura di appositi uffici;
h)
promuovere
e sviluppare attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della popolazione della località
(proposte turistiche specifiche per la terza età,
progettazione e realizzazione di spazi sociali
destinati all'educazione, alla formazione e allo svago
dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie
componenti della comunità locale finalizzate anche
all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione,
organizzazione di itinerari turistico-didattici per
gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per
favorire la conoscenza del territorio, la cultura del
medesimo anche ricollegando i valori del territorio e
della cultura locali con quelli degli emigrati
residenti all'estero).
i)
aprire
e gestire circoli per i soci. Per cui ai sensi
dell’art. 148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico
delle Imposte sul Reddito, con l’eventuale
costituzione di un Circolo Pro Loco-UNPLI, l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande effettuata
presso la Sede in cui si svolge l’attività
istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci
iscritti, né potrà essere di natura commerciale.
-
ART.4
-
SOCI
-
4.1
I
soci della Pro Loco si distinguono in:
a)
Soci
Ordinari;
b)
Soci
Sostenitori;
c)
Soci
Benemeriti;
d)
Soci
Onorari.
4.2
Sono
Soci Ordinari coloro che versano la quota di
iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
Possono essere iscritti come soci tutti i residenti
nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie
(villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati
all'attività della Pro Loco.
4.3
Sono
Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota
ordinaria, erogano contribuzioni volontarie
straordinarie.
4.4
Sono
Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal
Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a
favore della Pro Loco.
4.5
Sono
Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali
dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella
vita della Pro Loco.
4.6
Non
è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART.
5
- DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
5.1
I
Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota
associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono
esentati dal pagamento della quota annuale.
5.2
Tutti
i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea,
hanno diritto:
a)
di
voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b)
di
essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c)
di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
d)
a
ricevere la tessera della Pro Loco;
e)
a
ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f)
a
frequentare i locali della Pro Loco;
g)
ad
ottenere eventuali facilitazioni in occasione di
manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro
Loco.
5.3
I
Soci hanno l'obbligo di:
a)
rispettare
lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco; b) versare
nei termini la quota associativa alla Pro Loco; c) non
operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
ART.
6
- AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1
L'ammissione
di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo
della Pro Loco a seguito del versamento della quota
associativa annuale.
6.2
La
quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.
6.3
L'esclusione
di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della
Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità
o qualora intervengano gravi motivi relativamente a
comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i
Regolamenti della Pro Loco.
ART.
7
- ORGANI 7.1
Sono
organi della Pro Loco:
a)
l'Assemblea
dei Soci;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
il
Presidente;
d)
il
Segretario ed il Tesoriere;
e)
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
f)
il
Collegio dei Probiviri (eventuale);
g)
il
Presidente onorario (eventuale).
ART.
8
- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
8.1
L'Assemblea
rappresenta l'universalità dei Soci e le sue
decisioni, prese in conformità alla legge ed al
presente statuto, obbligano i Soci, secondo il
concetto di sovranità dell'Assemblea dei Soci. Ogni
Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare
della quota associativa versata, con eleggibilità
libera degli organi amministrativi, secondo il
principio del voto singolo come da codice civile,
mentre nell'ambito delle Associazioni Pro Loco non è
ammesso il voto per corrispondenza.
8.2
L'Assemblea
ha il compito di dare le direttive per la
realizzazione delle finalità sociali.
8.3
All'Assemblea
prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e
sostenitori debbono essere in regola con la quota
socialedell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono
consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma
scritta ad altro Socio.
8.4
L'Assemblea
è ordinaria e straordinaria.
a)
Le
Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono
presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua
assenza dal Vice Presidente), assistito dal
Segretario. In caso di assenza di entrambi,
l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente
dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà
un Segretario, in caso di assenza del Segretario della
Pro Loco.
b)
L'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal
Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del
Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del
giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (i
soci devono essere in regola con il versamento della
quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno
fissato per la celebrazione dell'Assemblea, valutando
inoltre in contemporanea l'esistenza del tesseramento
del Socio anche per l'anno precedente a quello della
votazione) almeno quindici giorni prima della data
fissata.
c)
L'Assemblea,
sia ordinaria sia straordinaria, è valida (salvo
quanto diversamente previsto nel presente statuto) in
prima convocazione, con la partecipazione di almeno la
metà dei Soci e delibera con voto favorevole della
metà più uno dei voti espressi; in seconda
convocazione, da indirsi un ora dopo, l'Assemblea è
valida qualunque sia il numero dei partecipanti e
delibera con voto favorevole della metà più uno dei
voti espressi.
8.5
L'Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le
decisioni di sua competenza; delibera sul conto
consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del
bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle
proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
8.6
L'Assemblea
per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata
entro il 30 aprile.
8.7
L'Assemblea
straordinaria è convocata:
a)
dal
Presidente quando ne ravvisi la necessità;
b)
dietro
richiesta scritta della maggioranza dei componenti del
Consiglio;
c)
a
seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci;
d)
per
le modifiche del presente Statuto;
e)
per
lo scioglimento della Pro Loco.
8.8
L'avviso
di convocazione delle Assemblea (sia ordinaria sia
straordinaria) deve essere consegnata a mano o a mezzo
posta; la spedizione può essere sostituita
dall'affissione con modalità idonee a portarli a
conoscenza dei Soci (es. nella sede della pro loco, in
pubblica bacheca, etc.).
8.9
Le
modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea
straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei
voti validi.
8.10
Delle
riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà
essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso
la sede sociale.
ART.
9
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
9.1
L'Assemblea,
dopo aver fissato il numero, elegge tra i Soci i
componenti del Consiglio Direttivo
9.2.
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri
tale da assicurare una equilibrata rappresentatività
degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque
e non superiore a ventuno unità.
9.3
I
componenti del Consiglio Direttivo restano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
9.4
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il
Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno
due terzi dei Componenti.
9.5
I
Consiglieri che risultano assenti per tre sedute
consecutive senza giustificazione motivata, possono
essere dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio Direttivo il quale provvede alla
surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo
comma.
9.6
In
caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come
segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i
Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più
Soci da utilizzare per la surroga sarà indetta una
nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del
Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua
funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei
Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e
riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio
Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente
dovrà, entro due mese dal verificarsi della vacanza,
indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo
Consiglio Direttivo.
9.7
Il
Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non
approva il rendiconto consuntivo economico e
finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro
un mese dalla predetta Assemblea, indire l'Assemblea
elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio
Direttivo. 9.8 Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei
membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità è
determinante il voto del Presidente.
9.9
Il
Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la
gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare
gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento delle finalità sociali che non siano
dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo
tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio
Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la
formazione di un conto di previsione col relativo
programma d'attuazione, la stesura del rendiconto
economico e finanziario consuntivo e la relazione
sull'attività svolta.
9.10
Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
9.11
Alla
riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può
invitare persone che siano interessate a particolari
aspetti dell'attività della Pro Loco che possono
partecipare senza diritto a voto.
9.12
Delle
riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed
approvato di volta in volta dal Consiglio stesso,
consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
ART.
10
- IL PRESIDENTE
10.1
Il
Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione con votazione a
scrutinio segreto ovvero in altro modo accettato
all'unanimità dal Consiglio Direttivo.
10.2
Il
Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero
stabilito dal Consiglio Direttivo, sono pure nominati
dal Consiglio Direttivo al suo interno.
10.3
Il
Presidente dura in carica per lo stesso periodo di
vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere
riconfermato. La carica è gratuita.
10.4
In
caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà
sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti
(i quali in tal caso operano congiuntamente).
10.5
In
caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà
dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che
provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
10.6
Il
Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco,
ha la responsabilità della sua Amministrazione, la
rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca
e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei
Soci, è responsabile della conservazione della
documentazione contabile della Pro Loco.
10.7
E'
assistito dal Segretario.
ART.
11
- IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE
11.1
Il
Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio
Direttivo al suo interno.
11.2
Il
Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle relative riunioni, cura la conservazione
della documentazione riguardante la vita della Pro
Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e
provvede al normale funzionamento degli uffici.
11.3
Il
Segretario è responsabile, insieme al Presidente,
della tenuta di idonea documentazione dalla quale
risulta la gestione economica e finanziaria della Pro
Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
11.4
Il
Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e
le relative registrazioni.
11.5
E'
possibile affidare i due incarichi ad un solo
Consigliere.
ART.
12
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
12.1
Il
Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre
membri eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre
anni, dall'Assemblea dei Soci.
12.2
Il
Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di
esaminare periodicamente ed occasionalmente in
qualsiasi momento la contabilità sociale.
12.3
I
Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del
Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere
la loro opinione sugli argomenti all'ordine del
giorno, senza diritto di voto.
12.4
I
Revisori dei conti durano in carica tre anni ma
decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo;
essi sono rieleggibili.
ART.
13
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)
13.1
Il
Collegio dei Probiviri è composto di tre membri
eletti, a votazione segreta, di norma ogni tre anni,
dall'Assemblea dei Soci.
13.2
I
Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto
delle norme statutarie e di giudicare nel caso di
controversia fra i Soci.
13.3
Il
Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di
controversie che non è in grado di decidere al
Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale
U.N.P.L.I., ai sensi delle norme dello Statuto
Regionale U.N.P.L.I..
13.4
I
Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in
caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono
rieleggibili.
ART.
14
- IL PRESIDENTE ONORARIO (eventuale)
14.1
Il
Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea
per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore
della Pro Loco. 14.2 Al Presidente Onorario possono
essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di
rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
ART.
15
- IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
15.1
Il
Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il
commissariamento di una Pro Loco iscritta:
a)
su
richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri
del Consiglio Direttivo;
b)
su
richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
c)
in
caso di inattività del Consiglio Direttivo;
d)
in
caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
e)
negli
altri casi previsti dallo Statuto Regionale
dell'U.N.P.L.I..
15.2
Il
Commissario viene nominato dal Comitato Regionale
U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea
per la rielezione del Consiglio Direttivo.
ART.
16
- ENTRATE E SPESE
16.1
Le
risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede
al funzionamento ed allo svolgimento della propria
attività sono:
a)
quote
e contributi dei Soci;
b)
eredità,
donazioni e legati;
c)
contributi
dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
d)
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o
di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
e)
entrate
derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi
delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni
liberali dei Soci e di terzi;
h)
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento;
i)
altre
entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale.
16.2
Tutte
le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco
sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle
finalità della stessa e non possono essere divisi e/o
distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.
16.3
Gli
eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco
devono essere reinvestiti a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste.
ART.
17
- PRESTAZIONI DEI SOCI
17.1
La
Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei
propri Soci per il perseguimento dei fini
istituzionali.
17.2
La
Pro Loco può, in caso di particolare necessità,
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri Soci.
17.3
Tutte
le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.
17.4
Il
Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a
quanto previsto dal presente articolo e può prevedere
dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai
Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco
nell'ambito delle attività istituzionali.
17.5
Nel
caso in cui la qualità della prestazione richieda un
livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può
affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro
Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere
retribuiti a quotazioni di mercato e dietro
prestazione di regolare documentazione fiscale.
ART.
18
- RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
18.1
Il
Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre
annualmente un rendiconto consuntivo economico e
finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea
dei Soci annualmente. Contestualmente all'approvazione
del bilancio.
18.2
Tale
rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di
cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione
vigente in materia.
18.3
Il
rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile
per la visione presso la sede della Pro Loco.
ART.
19
- SCIOGLIMENTO
19.1
L'eventuale
scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata. In prima
convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei
Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere
assunta con i 4/5 dei voti presenti. In seconda
convocazione, da indirsi un'ora dopo. l'assemblea è
validamente costituita con i 2/3 degli aventi diritto
a deliberazione con il voto favorevole della metà più
uno dei presenti.
19.2
In
caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo
che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze
passive, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore
di altre Associazioni di promozione sociale oppure a
fini di pubblica utilità con obbligo di essere
utilizzate a fini di utilità sociale, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190,
della legge 23 Dicembre 1996, n° 662, e salvo
destinazione imposta dalla legge.
19.3
I
beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e
prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune
nel cui territorio la Pro Loco ha sede con obbligo di
essere utilizzate a fini di utilità sociale.
ART.
20
- NORME FINALI
Per
tutto
ciò che non è espressamente contemplato dal presente
Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Letto,
approvato
e sottoscritto.
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